Riforma dello sport
Pubblicati, in due riprese, sulla Gazzetta Ufficiale italiana i 5 decreti attuativi della Riforma dello sport (n. 36, 37, 38, 39, 40 del 28 febbraio 2021).
I decreti legislativi n. 36 e 37 del 28 febbraio 2021 (GU n. 67 del 18 marzo) sono stati adottati in attuazione della L. 8 agosto 2019 n. 86, recante “Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.
Nello specifico, il Dlgs n. 36/2021, che attua l’articolo 5 della suddetta Legge, contiene il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Il Dlgs n. 37/2021, che attua l’articolo 6, reca misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Le disposizioni dei due provvedimenti entreranno in vigore il 2 aprile 2021; unica eccezione vale per le norme in materia di lavoro sportivo, che in base al Dlgs n. 36/2021 entreranno in vigore solo dal 1° luglio 2022.
N.B. - Questo è quanto si legge nei decreti attuativi. La disposizione ha subito, però, una repentina modifica con la pubblicazione ufficiale del Decreto Sostegni, che ha rinviato l'entrata in vigore della Riforma dello sport a gennaio 2022.
Riforma dello sport, la figura di lavoratore sportivo
Con il decreto legislativo n. 36/2021 viene introdotta la figura del lavoratore sportivo e quella dell’amatore, che prende il posto dello sportivo dilettante con caratteristiche che richiamano la figura del volontario delineata nel Codice del Terzo settore (Cts).
Per lavoratore sportivo si intende l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali.
Le prestazioni del lavoratore sportivo possono inquadrarsi in un rapporto di lavoro subordinato, autonomo e co.co.co. Per l’attuazione di tali disposizioni sono necessari successivi decreti, ecco perché la loro efficacia è stata rinviata al 1° luglio 2022.
Le società sportive possono assumere qualsiasi forma societaria tra quelle previste dal libro V del Codice civile (quindi, sia di capitali sia di persone, ma non più la forma giuridica di cooperativa). Inoltre, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) potranno assumere la qualifica di Enti del terzo settore e di impresa sociale sempre che sussistano i requisiti di legge.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti.
Abolita, inoltre, entro il 1° luglio 2022, anche la norma sul "vincolo sportivo", in base alla quale un atleta può svolgere attività sportiva agonistica solo per conto della società per la quale è tesserato.
Riforma dello sport, tutele previdenziali
La vera novità è che anche per i lavoratori del settore dilettantistico saranno previste le tutele previdenziali e assicurative già esistenti per i dipendenti degli sport professionistici.
Ciò vuol dire che i lavoratori degli sport dilettantistici avranno gli stessi trattamenti ai fini pensionistici (Inps) e contro gli infortuni sul lavoro (Inail) dei lavoratori degli sport professionistici quali calcio (Serie A, B, C), basket (Serie A), ciclismo e golf.
Al rapporto di lavoro sportivo vengono estese le previsioni già riservate al settore professionistico, quali, per esempio:
la massima durata di 5 anni del contratto di lavoro;
la possibilità di cessione di quest’ultimo prima della scadenza;
l’inserimento di una clausola compromissoria volta a deferire a un collegio arbitrale le eventuali controversie.
Un particolare occhio di riguardo è stato riservato al mondo femminile, al quale sono state riconosciute speciali tutele.
Dal 1° giugno 2021, le Federazioni sportive nazionali potranno deliberare il via al professionismo negli sport femminili, che diventarà definitivo entro il 31 dicembre 2022. A questo fine è stato istituito il “Fondo per il professionismo negli sport femminili” con una dotazione complessiva di 10,7 milioni.
Con il Dlgs n. 37/2021 viene definita la figura di agente sportivo; si tratta di colui che in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza.
L’agente sportivo, poi, potrà assistere il lavoratore sportivo minorenne che abbia compiuto 14 anni. Il contratto di mandato sarà a titolo gratuito, salva la possibilità per l’agente di farsi remunerare dalla società o associazione sportiva interessata, e dovrà essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo il decreto legislativo 28/2/2021 n. 36 attuativo della legge di riforma dell’ordinamento sportivo con riferimento alle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Il provvedimento prevede l’entrata in vigore dal 2 aprile fatta eccezione per la maggior parte delle disposizioni relative al lavoro sportivo la cui efficacia è posticipata al primo luglio 2022. La bozza del decreto sostegni prevede però il rinvio dell’entrata in vigore del decreto al 1° gennaio 2022, fatta eccezione per le disposizioni lavoristiche sopra citate.
L’iter travagliato di adozione del testo, condizionato da cambi di Governo, fa presagire possibili ed auspicabili interventi correttivi. Il testo d’altro canto presenta alcune criticità ma anche dimenticanze che appaiono come meri refusi, tra queste la circostanza che non sia più indicata la cooperativa tra le forme giuridiche che possono essere adottate dalle società sportive dilettantistiche.
Le presenti note quindi si fondano su un testo che potrebbe essere oggetto di importanti modifiche.
Sport e terzo settore
Il decreto chiarisce che nulla impedisce ad una associazione (Asd) o società sportiva dilettantistica (Ssd) di valutare se mantenere o assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) o di impresa sociale, con la consapevolezza che le disposizioni del “decreto sport” trovano applicazione se non incompatibili con la disciplina dedicata al Terzo settore.
L’assunzione della doppia qualifica consente di partecipare ai percorsi di coprogrammazione e coprogettazione con la pubblica amministrazione, anche realizzati di impulso degli stessi Ets, nonché di pervenire a convenzione, di fruire in via stabile di contributi pubblici così come di garantire ai donatori maggiori agevolazioni fiscali, di accedere – se si assume la qualifica di associazione di promozione sociale (Aps) – ad agevolazioni fiscali equiparabili a quelle previste per le Asd e ad un regime forfettario di liquidazione delle imposte alternativo a quello disciplinato dalla Legge 398/1991, in ogni caso operativo quanto meno fino al 31/12/2021.